Corte di Cassazione, sentenza N. 7208 UD. 29/11/200, deposito del 14/02/2008


DELITTI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA – ESIMENTE DI CUI ALL’ART. 384 COD. PEN. – APPLICABILITA’ AL TESTE PROSSIMO CONGIUNTO NON AVVALSOSI DELLA FACOLTA’ DI ASTENSIONE – ESCLUSIONE

Chiamata a decidere sul contrasto creatosi in ordine all’applicabilità o meno dell’esimente di cui all’art. 384 cod. pen. al testimone che, non avvalsosi della facoltà di astensione dal testimoniare, abbia reso false dichiarazioni onde salvare il prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento, la Corte a Sezioni Unite aderisce all’opzione negativa. Premettendo che la ratio dell’istituto, volto a salvaguardare l’istinto del teste alla conservazione della propria libertà e del proprio onore e a garantire i vincoli di solidarietà familiare, si pone in strettissima connessione con la prescrizione processuale dell’art. 199 cod. proc. pen., la Corte precisa che il legislatore ha accordato al prossimo congiunto – teste la facoltà di astenersi solo se ed in quanto lo stesso interessato reputi di non potere o non dovere superare il conflitto tra legame familiare ed obbligo di verità su di lui incombente; da ciò discende che, laddove l’interessato, per propria libera scelta, accetti di deporre, lo stesso assume la qualità di testimone alla pari di qualsiasi altro soggetto con tutti gli obblighi discendenti da tale veste. Ove si opinasse diversamente, sottolinea ancora la Corte, si darebbe luogo alla creazione di una figura di testimone con facoltà di mentire del tutto incompatibile con il sistema processuale, con pericolosi riflessi in termini di possibile totale deresponsabilizzazione del dichiarante. Tale quadro ermeneutico, la cui solidità discende dallo stesso assetto normativo, rende quindi recessive, ad avviso della Corte, le considerazioni già poste a fondamento dell’indirizzo affermativo (sostanzialmente invocanti la persistenza della necessità del “salvamento” del prossimo congiunto a prescindere dall’utilizzo o meno della facoltà di astensione) giacché, appunto, sganciate dal dato sistematico necessariamente da privilegiare; né, in favore della soluzione affermativa, sarebbero richiamabili i rapporti tra il primo e il secondo comma dell’art. 384 cod. pen., che, invece, appaiono destinati a regolare situazioni tra loro alternative e profondamente diverse.

Testo Completo

Sentenza n. 7208 del 29 novembre 2007 – depositata il 14 febbraio 2008
(Sezioni Unite Penali, Presidente G. Lattanzi, Relatore R. L. Calabrese).

Ritenuto in fatto

Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Rieti, con
sentenza del 18 aprile 2005, in seguito a un giudizio abbreviato, ha
assolto Paolo Genovese – ritenendo applicabile nei suoi confronti la
causa di non punibilità prevista dall’art. 384, primo comma, cp – dal
delitto di cui agli artt. 81, 372 cp.

Ha, invero, reputato la deposizione del Genovese oggettivamente falsa,
ma nondimeno non punibile, in quanto resa “al fine di salvare il
fratello da una, altrimenti, inevitabile condanna”, così aderendo
all’orientamento giurisprudenziale favorevole alla configurabilità
dell’esimente ex art. 384 cp anche nel caso di testimone non avvalsosi
della facoltà di astensione.

Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica rilevando che
la sentenza impugnata, pur uniformandosi ad un recente orientamento
della Sesta Sezione della Corte di cassazione, appare in contrasto con
altre decisioni di questa Corte e con il testo e la ratio dell’art.
384 cp che contempla, come presupposto inderogabile della causa di non
punibilità l’esistenza di un dovere di testimoniare e non è
applicabile in assenza di tale dovere.

Resiste il difensore dell’imputato con articolata memoria, di adesione
alla tesi accolta dal Gup reatino.

La Sesta sezione di questa Corte, assegnataria del ricorso “ratione
materiae”, ha denunciato un contrasto giurisprudenziale sulle
condizioni di applicabilità della causa di non punibilità prevista
dall’art. 384 cp in tema di reati di falsa testimonianza del
teste-prossimo congiunto.

Il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite,
fissando per la trattazione l’odierna pubblica udienza.

Considerato in diritto

1. Si discute dunque ” se la causa di esclusione della punibilità per
il delitto di falsa testimonianza, prevista per chi ha commesso il
fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sé o un
prossimo congiunto da un grave e invitabile nocumento nella libertà e
nell’onore, operi anche nell’ipotesi in cui il testimone abbia deposto
il falso pur essendo stato avvertito della facoltà di astenersi “.

In relazione a tale questione esiste effettivamente un notevole
contrasto nella giurisprudenza di legittimità.

Per lungo tempo si è ritenuto, senza oscillazioni degne di rilievo,
che, stante la natura obbligatoria della deposizione quale presupposto
dell’operatività della esimente dell’art. 384 cp, detta esimente è
applicabile soltanto se la situazione di pericolo non sia stata
“volontariamente causata” dall’autore del reato. La situazione
descritta nel comma I dell’art. 384 costituisce una ipotesi speciale
della causa di giustificazione dello stato di necessità (art. 54 cp),
sicché si configura pienamente la punibilità del prossimo congiunto
che, ritualmente avvertito della facoltà di astenersi, scelga di
deporre: non può invero “chiamarsi necessità quella cui un individuo
volontariamente si espone, mentre era in sua facoltà astenersi”.

In questo contesto vanno segnatamente ricordate, tra le prime
pronunce, Sez. III, 30.06.1951, Donghi; Sez. III, 16.03.1954,
Michellino; Sez. III. 03.06.1957, Lipari; per le successive, fra le
tante, Sez. I, 18.02.1972, Marinero; rv 121392; Sez. VI, 02.05.1972,
Ciolfi, rv. 122558; Sez. VI, 05.041979, Caruso, rv 1455595; Sez. VI,
25.10.1989, Milito, rv. 164367; e, da ultimo, Sez. VI, 24.10.2000, Re,
rv. 217385; Sez. VI, 20.06.2006, Martinelli, rv. 235067.

L’orientamento giurisprudenziale che si era così consolidato,
sottoposto peraltro, da subito, a forti critiche della dottrina
prevalente, che ritiene applicabile la esimente in esame anche quando
la testimonianza sia facoltativa, è stato messo radicalmente in
discussione dalla Sez. VI penale del 04.10.2001, Mariotti, rv. 220326,
sostanzialmente ripropositiva degli assunti dottrinali.

Tale decisione muove dalla premessa della conclamata autonomia della
previsione dell’art.384 cp: si afferma infatti, in primo luogo, che
“l’obbligo legale di testimoniare o anche la libera scelta di farlo
nell’ipotesi in cui non si eserciti, ove prevista, la facoltà di
astenersi, non incidono sulla operatività della esimente in questione;
questa, che “ha una sua autonomia e trova la sua giustificazione
nell’istinto alla conservazione della propria libertà e del proprio
onore.. e nell’esigenza di tenere conto, agli stessi fini, dei vincoli
di solidarietà familiare …, richiama solo genericamente lo stato di
necessità, perché identica è la situazione psicologica presa in
considerazione, ma differisce nettamente dall’ipotesi tipica di cui
all’art. 54 cp., in quanto non presuppone che il pericolo non sia
stato causato dall’agente, e si applica, quindi, anche quando è stato
lo stesso agente a determinare la relativa situazione”.

Di ciò sarebbe anzitutto prova l’assetto “letterale” della
disposizione giacché “la necessità di cui all’art. 384 I comma cp, non
si riferisce all’obbligo di rendere la testimonianza, bensì
all’inevitabilità del nocumento che, senza di essa, si sarebbe
verificato. Il pericolo del detto nocumento, infatti, si concretizza
allorché il soggetto sia obbligato comunque a deporre … o rinuncia
alla facoltà concessagli di astenersi dal deporre; non sussistono, in
questi casi, in base al diritto positivo, ragioni per rifiutare
l’applicabilità della scriminante in esame”.

Ulteriore argomento è poi dato dal raffronto tra la previsione del
primo comma e quella del secondo dell’art. 384 cp, “la quale è
circoscritta a situazioni connesse alla posizione soggettiva di chi
fornisce informazioni, del testimone, del perito, del consulente
tecnico o dell’interprete e prescinde dalla finalità ispiratrice della
condotta da costoro tenuta”, in particolare a nulla rilevando “che la
condotta possa o non arrecare grave nocumento all’agente o a un suo
congiunto”.

Sicché, in conclusione, “non può fondatamente sostenersi che la norma
di cui al primo comma dell’art. 384 cp ha il suo fulcro nel dovere di
testimonianza, per inferirne che non è applicabile a chi abbia deposto
il falso dopo essere stato avvertito, a norma dell’art. 199 II comma
cpp, della facoltà di astenersi dal rendere la testimonianza. Tale
tesi non ha alcun aggancio nel diritto positivo, riduce
irragionevolmente il campo di operatività della norma, non considera
soprattutto che l’esimente in parola non è limitata alla falsa
testimonianza, ma opera anche in relazione ad altri reati, quali la
frode processuale o il favoreggiamento personale, per i quali,
evidentemente, la “necessità” non può essere collegata in alcun modo
alla violazione di un dovere”.

Le suddette argomentazioni vengono, anche letteralmente, riportate da
successive decisioni della Sesta Sezione (08.10.02, Miazza, rv 223521;
08.01.2003, Accardo, rv 223420; 15.01.03, Masciari, rv 224095), ove
peraltro si aggiunge che “l’esercizio della facoltà di astensione non
è, di per sé, rimedio sufficiente per allontanare la prospettiva del
grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore incombente
sul prossimo congiunto. Se il teste, in quanto prossimo congiunto
dell’imputato, si astiene dal deporre, può determinare la condanna del
congiunto (pregiudicandone, appunto, la libertà o l’onore), forse
evitabile in forza di una testimonianza risolutivamente favorevole,
anche se non conforme a verità”; e ulteriormente, si specifica che, “
in base al secondo comma, la punibilità della falsa testimonianza è,
tra l’altro, esclusa se il fatto è commesso da chi avrebbe dovuto
essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere testimonianza.
Ne deriva che, se tale avvertimento è dato e la facoltà di astenersi
non è esercitata , non residuerebbe alcuna concreta possibilità
applicativa della causa di non punibilità di cui al primo comma. In
altri termini, non si comprenderebbe perché quest’ultima disposizione
si riferisca all’eventualità di un prossimo congiunto che commetta
falsa testimonianza, posto che il medesimo, secondo la tesi qui
avversata, sarebbe scriminato, alla luce del secondo comma, soltanto
in caso di omesso avvertimento della facoltà di astenersi, mentre
sarebbe sempre punibile in caso di scelta di non astenersi”.

2. Le Sezioni Unite ritengono di riaffermare la soluzione negativa,
offerta al quesito interpretativo in esame dal primo indirizzo
giurisprudenziale, anche se necessitano di essere rivisitate e
puntualizzate le ragioni d’ordine logico-giuridico che la
giustificano, alla stregua dei rilievi prospettati a sostegno
dell’orientamento di segno opposto.

2.1. Quest’ultimo coglie certamente nel segno quando afferma,
concordemente con la dottrina (v.sentenza Mariotti), che l’art. 384 cp
trova la sua giustificazione nell’istinto alla conservazione della
propria libertà e del proprio onore (nemo tenetur se detegere) e
nell’esigenza di tener conto, agli stessi fini, dei vincoli di
solidarietà familiare.

Ma, a ben vedere, la stessa giustificazione fonda il disposto
dell’art. 199 cpp, relativo alla facoltà di astensione dal rendere
testimonianza in capo ai prossimi congiunti dell’imputato.

La ratio di tale facoltà, invero, è unanimemente ravvisata proprio
nella tutela del sentimento familiare (latamente inteso) e nel
riconoscimento del conflitto che può determinare, in colui che è
chiamato a rendere testimonianza, tra il dovere di deporre e dire la
verità, e il desiderio o la volontà di non danneggiare il prossimo
congiunto (C. Cost., sent. n. 6 del 1977 e n. 179 del 1994; Cass. Sez.
I, 29.03.1999, Femia, rv 213464; Sez. I, 15.12.1998, Mocerino, rv
214756).

Deve dunque darsi atto della sussistenza di una strettissima
connessione tra l’istituto, di natura sostanziale, dell’art. 384 cp e
la prescrizione processuale contenuta nell’art. 199 cpp.

Ne discende che, ai fini di un corretto inquadramento del tema in
questione, appare pregiudiziale prendere le mosse proprio dalla
disciplina processuale, essendo noto, del resto, che non di rado il
diritto penale sostanziale riveste una funzione strumentale rispetto a
quello processuale.

E in questa ottica, va subito rilevato come, nel riconoscere
prevalenti e quindi tutelare i richiamati motivi di ordine affettivo,
il legislatore non ha stabilito un criterio assoluto – quale sarebbe
stato, ad esempio, il divieto di testimoniare (quale era previsto, nel
processo civile dal non più vigente art. 247) – ma ha accordato la
facoltà di astenersi dal deporre solo se, ed in quanto, l’interessato
reputi di non dovere, o non potere, superare il conflitto di cui si è
detto.

Ora, la soluzione legislativa adottata, che già aveva trovato
collocazione nel codice previgente all’art. 350, implica un chiaro
effetto, di fondamentale importanza ai fini che ne occupano, peraltro
già colto dal Giudice delle Leggi, vale a dire quello che ove il
prossimo congiunto accetti di deporre, egli assume la qualità di teste
al pari di qualsiasi soggetto, con tutti gli obblighi che a tale
qualità l’art. 198 cpp ricollega, essendo cessate, per scelta dello
stesso interessato, come tiene a precisare la sentenza n. 174/94 cit.,
le ragioni che giustificavano la tutela della sua particolare
posizione.

Tra detti obblighi, vi è, in primo luogo, quello di rispondere secondo
verità alle domande che gli sono rivolte.

Così stando le cose, non è dato comprendere come la sua violazione non
debba comportare, anche nel caso in esame, ineluttabilmente,
l’applicazione della norma che punisce la falsa testimonianza.

Affermare il contrario, e cioè escludere la punibilità del prossimo
congiunto che volutamente non si è astenuto dal testimoniare darebbe
luogo ad una figura di testimone con facoltà di mentire incompatibile
con il sistema processuale.

E’ il caso di ricordare che il codice di procedura penale ha avuto
cura di distinguere le figure dei vari dichiaranti, disciplinando le
modalità di assunzione e il valore probatorio delle dichiarazioni, in
una graduazione che va dalla testimonianza, alla c.d. testimonianza
assistita dell’art. 197 bis cpp, all’esame di persona imputata in un
procedimento connesso (art. 210 cpp), e ha riconosciuto alla sola
testimonianza il valore di prova piena, cioè non bisognosa di
corroborazione. Sicché la testimonianza resa dal prossimo congiunto
avvisato e non astenuto, ben può essere assunta da sola quale fonte di
prova, alla stessa stregua di quella del terzo estraneo o della
persona offesa.

Sarebbe, pertanto, fuori del sistema una testimonianza dotata del suo
valore probatorio tipico benché resa da una persona che per la sua
particolare e nota situazione processuale potrebbe impunemente
dichiarare il falso.

Una interpretazione diversa finirebbe col costituire, come si è
efficacemente osservato, “una sorta di grimaldello capace di
scardinare l’obbligo di verità imposto dalla norma processuale”, con
il pericolo di una totale deresponsabilizzazione del dichiarante, a
totale scapito dell’interesse alla corretta amministrazione della
giustizia.

2.2. Non è perciò condivisibile, perché non ha base testuale e diverge
dai supporti sistematici testé ricordati, la tesi secondo cui
l’obbligo legale di testimoniare o anche la libera scelta di farlo
nell’ipotesi in cui non si eserciti, ove prevista, la facoltà di
astenersi, non inciderebbe sulla esimente di cui all’art. 384 cp.

Non vale osservare in contrario che la necessità di cui all’art. 384 I
c. cp non si riferisce all’obbligo di rendere testimonianza, bensì
all’inevitabilità del nocumento che senza di essa si sarebbe
verificato, inevitabilità che la facoltà di astenersi non fa venir
meno.

Ciò è vero, come pure esatta, sotto il profilo logico, è
l’affermazione che l’avvertimento del giudice non annulla quel
“tormentoso contrasto in cui il testimone si trova a dover dire la
verità a servizio della giustizia e l’insopprimibile istinto della
difesa propria o del prossimo congiunto, contrasto che la legge non
poteva superare esigendo eroismo di eccezione da parte dei testimoni”,
e non è dunque rimedio sufficiente per allontanare la prospettiva del
“grave e inevitabile pregiudizio nella libertà o nell’onore incombente
sul prossimo congiunto”, potendo anzi accadere che l’avvertimento,
lungi dall’escludere lo stato di necessità, al contrario, lo determini
o lo rafforzi e ne ponga la condizione più angosciosa.

Senonché siffatte considerazioni nulla apportano alla soluzione del
problema. Mettono sì in luce l’aspetto psicologico del dichiarante e
le sue esigenze personali determinate dalla peculiare situazione in
cui versa, e quindi la delicatezza del conflitto di interessi che la
regolamentazione legislativa ha dovuto affrontare a riguardo, ma sono
da ritenere di nessun effetto ai fini ermeneutici, restando al di qua
e al di fuori del quadro normativo, che è quello dianzi delineato.

Non è qui il caso di prendere posizioni in ordine alle ben note
divergenze ermeneutiche, sia in dottrina che negli indirizzi
giurisprudenziali, circa la valenza da attribuire, ai fini
dell’applicabilità dell’esimente dell’art. 384 cp., al requisito della
non volontaria causazione della situazione di pericolo,
contrapponendosi alla lettura della norma in chiave (soggettiva) di
inesigibilità, e quindi alla configurazione della esimente come causa
di esclusione della colpevolezza, l’interpretazione della stessa in
termini oggettivi, quale ipotesi speciale dello stato di necessità,
come tale riconducibile alla categoria delle cause di esclusione
dell’antigiuridicità del fatto.

Basta infatti, per negare ogni efficace incidenza critica alle
argomentazioni di cui si avvale l’opposta soluzione, appena innanzi
riportate, il rilievo che esse pretermettono di considerare che, come
già in precedenza chiarito, il problema relativo al conflitto
motivazionale tra l’adempimento del dover testimoniare e la tutela
contro il rischio di ledere l’onore o la libertà del prossimo
congiunto è stato già e in radice risolto dal legislatore nel momento
in cui, tutelando il diritto al silenzio, ha riconosciuto al
dichiarante la facoltà di astenersi. Sicché, se l’agente non si avvale
di tale facoltà ed accetta di deporre con obbligo di verità, pur
indiscutibilmente persistendo, com’è naturale che sia, nell’intimo del
suo animo, al momento della deposizione, quel “tormentoso contrasto”
di cui si è detto, sicuramente non annullato dall’avvertimento del
giudice, e con esso la consapevolezza dell’inevitabilità del nocumento
derivante da una testimonianza veritiera, ciò nondimeno non può egli
tornare ad invocare “ancora” una volta a sua discolpa la situazione di
necessità prevista dall’art. 384 cp: questa situazione è stata già
anticipatamente valutata, tutelata e regolamentata dal legislatore.

Deve aggiungersi che il conflitto motivazionale più volte richiamato
può essere addirittura superato, autonomamente, dallo stesso
dichiarante. Ciò accade quando questo si costituisca come fonte attiva
di denuncia (o querela) a carico del familiare (è il caso del prossimo
congiunto “accusatore”). Se depone successivamente il falso per
salvare il familiare dal pericolo derivante dalla condanna,
nell’ambito del processo scaturito dalla sua denuncia, non può contare
sull’applicazione della scriminante in questione, proprio perché con
il comportamento dato dalla proposizione della denuncia ha dimostrato
di aver già risolto quel conflitto di coscienza che la facoltà di
astensione intende tutelare e che fonda l’esimente (v. sentenza
Mocerino cit.; Cass. VI, 03.03.1983, Gentile, rv 158577).

Né giova appellarsi al dato che tale esimente è estesa ad altri reati,
nei quali la necessità non può essere collegata in alcun modo alla
violazione di un dovere, stante la evidente peculiarità del reato di
falsa testimonianza a ragione del suo intimo intreccio con
disposizioni di natura processuale.

2.3. Da ultimo, va preso in considerazione l’ulteriore rilievo, su cui
l’opposto indirizzo insiste particolarmente, secondo il quale se il
primo comma non si applicasse al prossimo congiunto che si è avvalso
della facoltà di non rispondere la norma sarebbe sostanzialmente
privata di contenuto.

L’argomento è assolutamente infondato.

Il primo e il secondo comma 384 cp regolano situazioni diverse.

Il primo comma, per quanto riguarda la testimonianza, si riferisce
chiaramente ai casi in cui il dichiarante non ha facoltà di astenersi,
come si desume dalla considerazione che la causa di non punibilità
riguarda in primo luogo chi ha commesso il fatto per salvare sé
medesimo da “un grave e inevitabile nocumento” nella libertà o
nell’onore. In questo caso la norma si riferisce al testimone che
sarebbe altrimenti costretto ad autoaccusarsi e non ha nulla a che
vedere con il prossimo congiunto dell’imputato al quale invece si
riferisce la testimonianza del secondo comma.

E’ da aggiungere che la tutela accordata dal primo comma riguarda non
solo le dichiarazioni previste dall’art. 63 cpp ma anche tutte le
altre dichiarazioni dalle quali potrebbero emergere fatti disonorevoli
(un rapporto incestuoso; un rapporto omosessuale) per il testimone
(richiesto ad esempio di indicare le ragioni per le quali era presente
in un certo posto a una certa ora).

Analoghi potrebbero essere i motivi di una falsa testimonianza per
“salvare” il prossimo congiunto. In un processo penale, o anche in un
processo civile, le domande potrebbero mettere il testimone di fronte
all’alternativa di mentire o di riferire fatti che potrebbero dar
luogo all’incriminazione o alla lesione dell’onore del congiunto. E in
questi casi l’art. 384 comma 1 cp esclude la punibilità per le false
dichiarazioni.

L’ambito di applicazione del secondo comma dell’art. 384 cp è diverso
e riguarda le persone che non avrebbero dovuto essere assunte come
testimoni. Esse non sono punibili, quale che sia la dichiarazione
falsa e la ragione che l’ha determinata.

Il coimputato che viene sentito come testimone, invece che nelle forme
dell’art. 210 cpp, non è punibile indipendentemente della ragione per
la quale ha dichiarato il falso, anche cioè se ha commesso la falsa
testimonianza “per salvare se medesimo o un prossimo congiunto” o
addirittura l’ha commessa per danneggiare il prossimo congiunto, come
ad esempio potrebbe avvenire se (ipotesi tutt’altro che improbabile)
un collaboratore di giustizia facesse dichiarazioni false a danno,
anziché a favore di un coimputato prossimo congiunto.

Per l’art. 384 comma 2 cp non sono punibili i prossimi congiunti
dell’imputato che avrebbero dovuto essere avvertiti della facoltà di
testimoniare, e non lo sono stati.

La situazione è assai diversa da quella del primo comma dell’art. 384
cp, sia perché il processo nel quale viene resa la testimonianza,
diversamente da quello del primo comma, è necessariamente nei
confronti del prossimo congiunto, sia perché la falsa testimonianza è
non punibile tanto se è stata resa per salvare il congiunto quanto se
è stata resa per danneggiarlo.

Il testimone non è punibile per il solo fatto che non è stato
avvertito della facoltà di non testimoniare, e, a contrario, deve
ritenersi che sia punibile nel caso in cui invece, essendo stato
avvertito, non si è avvalso della facoltà di astenersi dal
testimoniare e ha dichiarato il falso.

Le due diverse sfere di applicazione del primo e del secondo comma
dell’art. 384 cp inducono a ritenere che le due norme sono alternative
e non si possono combinare. Perciò quando ci si trova nella situazione
regolata dal secondo comma il testimone che non si è astenuto e ha
dichiarato il falso non può avvalersi della causa di non punibilità
del primo comma dell’art. 384 cp sostenendo di essere stato costretto
dalla necessità di salvare il prossimo congiunto, anche perché non c’è
stata alcuna costrizione.

3. In conclusione deve ritenersi che “la causa di esclusione della
punibilità per il delitto di falsa testimonianza, prevista per chi ha
commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di
salvare sé o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento
nella libertà o nell’onore, non opera nell’ipotesi in cui il testimone
abbia deposto il falso pur essendo stato avvertito della facoltà di
astenersi”.

E poiché la ratio decidendi della sentenza impugnata risulta in
contrasto con il principio di diritto suindicato, tale decisione deve
essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di Roma per il
relativo giudizio.

P.Q.M.

La Corte di cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio alla
Corte di Appello di Roma per il giudizio di appello.