Articolo 1 (vigente)
“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.”
L’articolo 1 secondo me
“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sui Diritti Inviolabili e sui Doveri Inderogabili dei Cittadini della Repubblica.
Le persone umane presenti sul territorio della Repubblica godono degli stessi diritti ed assolvono agli stessi doveri dei cittadini.
Il Popolo è Sovrano ed esercita la sua sovranità nei modi che indica la Costituzione.”
Fondare lo Stato sul lavoro, equivale ad accettarne implicitamente l’etica e, con analogo automatismo, inserire nella legge fondamentale dello Stato la dialettica tra lavoro e capitale, mettendo in primissimo piano l’economia, che si pone davanti alle persone e a tutti gli altri loro diritti. Una Repubblica democratica fondata sui diritti e sui doveri delle persone e dei cittadini è tutt’altra cosa. Innanzitutto perché riconosce la dignità dei diritti inviolabili anche a chi cittadino non è, per il semplice fatto di essere una persona umana, chiedendo comunque di assumersi le corrispondenti responsabilità connesse ai doveri che sono considerati inderogabili. Anteporre a tutto il resto del testo fondamentale la dialettica tra i diritti e i doveri delle persone e dei cittadini, significa affermare il primato della politica e della civile convivenza su tutti gli altri aspetti, che sono ad esse giustamente e doverosamente subordinati.
Infine, un conto è dire che la sovranità appartiene al popolo, un altro è dire che è sovrano. In questo ultimo caso si attesta una qualità, una prerogativa “naturale” del popolo che nella formulazione che usa “appartiene” viene diluita, come se la sovranità del popolo derivasse da qualche altra entità sconosciuta che attribuisce al popolo una determinata caratteristica che, di suo, non possiede.
Articolo 2 (vigente)
“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”
L’articolo 2 secondo me
“La Repubblica riconosce e garantisce in ogni circostanza i diritti inviolabili del cittadino e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale, politica ed economica.”
E’ un passaggio cruciale: si parla di una garanzia e di un riconoscimento costanti e continui dei diritti inviolabili della persona umana e non dell’uomo o dei cittadini. Sparisce il riferimento sessista all’uomo e si passa al concetto di persona umana non identificata in base al genere, ma in quanto appartenente alla razza umana. I diritti e i doveri sono in capo alle persone che operano all’interno dell’ambito di vigenza della Costituzione, indipendentemente dal fatto che si tratti di cittadini italiani, stranieri o apolidi. Diritti e doveri spettano alle persone indipendentemente dal loro status, affermando una “pre-esistenza sostanziale” della persona umana, rispetto all’ordinamento giuridico e la sua volontaria inclusione nei limiti del diritto e dall’ordinamento definito dalla Costituzione. Ed ecco che in questa prospettiva è essenziale che la prima solidarietà che esiste è quella sociale, ovvero tra e verso le persone dell’intero corpus sociale; ad essa sono subordinate la solidarietà politica che fonda l’ordinamento e gli dà applicazione e quella economica, cui è negato ogni primato, ma che afferma la necessità che alle esigenze materiali di tutta la popolazione contribuiscano tutti, nella misura del possibile e dell’equo per tutti.
Articolo 3 (vigente)
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”
L’articolo 3 secondo me
“I cittadini hanno pari dignità e sono eguali davanti alla legge e alla società. Le distinzioni di genere, di orientamento e comportamento sessuali, di etnia, di professione di fede o di spiritualità, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali sono rilevanti solo se intese a stabilire norme per la protezione e la tutela di diritti minacciati, non riconosciuti o non esercitabili.
La Repubblica rimuove gli ostacoli che limitano la libertà e l’eguaglianza dei cittadini ed impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva possibilità di tutti i cittadini di partecipare all’organizzazione sociale, politica ed economica della Nazione, del suo ordinamento e della sua amministrazione, nei modi indicati dalla legge”
Si chiariscono alcuni elementi di potenziale discriminazione dei cittadini aspetti che vengono ripudiati apertamente dalla Costituzione. Le distinzioni eventualmente assumono un carattere programmatico e prescrittivo, poiché, se esistenti ,assumono rilevanza solo per proteggere i diritti compressi di singoli o gruppi di cittadini.
Al concetto di differenza di sesso, si sostituiscono i concetti, più evoluti e maggiormente chiari di genere, orientamento e comportamento, capaci di delineare un universo di soggetti molto più ampio rispetto alla sola individuazione della differenza di sesso.
Si introduce il concetto di etnia, che è più ampio ed inclusivo di quello di razza e della semplice individuazione di una minoranza linguistica, consentendo un più alto livello di tutela alle categorie di cittadini che ne possano aver bisogno.
I concetti di professione di fede e di spiritualità ampliano l’area di tutela della sfera “metafisica” dei cittadini che assumono il pieno diritto ad esprimere e a vedere tutelata non solo una dimensione religiosa, ma un’intera categoria di nuovi diritti legati alla spiritualità in generale, anche non costituita in fede o struttura religiosa.
La formulazione rende inutile l’articolo 6 della costituzione vigente e ne amplia la portata degli effetti.
Anche in questo caso, al secondo comma, ritorna il concetto dell’intervento costante e continuo della Repubblica per garantire la libertà e l’uguaglianza e non solo la definizione di un obiettivo tendenziale, da raggiungere. Si tratta di un mandato preciso, ineludibile e non rimandabile. Il diritto a partecipare all’intera dimensione amministrativa ed organizzativa della Nazione viene stabilito in base all’appartenenza alla Repubblica in qualità di cittadino, non più solo di lavoratore. L’inversione da “politica, economica e sociale” a “sociale, politica ed economica” attesta la maggiore importanza (una pre-esistenza essenziale e sostanziale) che la dimensione sociale riveste rispetto alla politica nel modello proposto.
Articolo 4 (vigente)
“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.”
L’articolo 4 secondo me
“Ogni cittadino deve concorrere al progresso della società secondo le proprie capacità e possibilità ed ha il diritto di ricevere dalla Repubblica quanto necessario per vivere in dignità e decoro.”
L’eliminazione del riferimento al lavoro rientra nell’indirizzo delineato dall’articolo 1. Si abbandona l’etica del lavoro e la dialettica di classe (lavoro-capitale) per dare dignità alla persona e non al frutto del suo lavoro. Nella formulazione proposta, si riconosce il valore delle persone non in base alla loro produttività o alla loro produttività, ma in base alle loro qualità intrinseche e al modo in cui esse sono messe a servizio della Nazione. A ciascuno, quand’anche non lavoratore nel senso tradizionale del termine, spetta di avere una remunerazione sociale che garantisca la sua dignità e la sua funzione all’interno della società.
Articolo 5 (vigente)
“La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.”
L’ articolo 5 secondo me
Non richiede modifiche.
Articolo 6 (vigente)
“La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.”
L’ articolo 6 secondo me
Il senso ed il disposto dell’articolo 6 della Costituzione vigente è pienamente contenuto nella mia formulazione dell’articolo 3, che ne costituisce un ampliamento. Quindi non è necessario.
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Articolo 7 (vigente)
“Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.”
L’articolo 7 secondo me
“La professione di fede religiosa e spirituale è libera ed è esercitata dai cittadini nell’ambito della legge.
La legge regola i rapporti tra lo Stato e le istituzioni rappresentative di confessioni religiose e spirituali garantendo la parità di trattamento giuridico, economico e fiscale.
I precetti e pronunciamenti espressi dalle istituzioni rappresentative di confessioni religiose o sprituali non assumono rilevanza per le istituzioni, l’amministrazione e la vita politica della Repubblica.”
Articolo 8 (vigente)
“Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.”
Articolo 9 (vigente)
“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.”
Articolo 10 (vigente)
“L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.”
Articolo 11 (vigente)
“L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.”
Articolo 12 (vigente)
“La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.”

Bellissimo lavoro.
Tempo fa avevo iniziato come te a rivedere la Costituzione, anche per un salutare ripasso (http://beppegrillo.meetup.com/173/messages/boards/thread/3846956/10#13467956), ma sono stata molto, ma molto meno brava: mi sono fermata all’articolo 1.
La cosa simpatica è che anche a me quel “lavoro” non mi convinceva. Lì per lì avevo pensato solo di aggiungere “qualsiasi” per rappresentare che nella mia visione del mondo tutti i lavori sono essenziali e fondamentali al corretto sviluppo di una società civile basata sulla solidarietà ed il rispetto.
Un saluto
Monica
PS. Ti sono arrivati i miei articoli sugli stereotipi?
ciao monica, mi è arrivato tutto, ma non ho ancora avuto il tempo di leggerli e di risponderti.