L’inutile piacere della disinformazione

Il fatto che i media nazionali (mettiamo anche parecchi di quelli internazionali, così non facciamo torto a nessuno) abbiano la consolidata abitudine di fare un’informazione di pessima qualità non è un fatto nuovo per nessuno; almeno per chi abbia neuroni allenati. Giornali, commenti, servizi, speciali sono infarciti di fatti, dati e circostanze errati, mal posti, parziali e spesso gli autori, oltre alla malafede, ci mettono anche parecchia trascuratezza, molta ignoranza e una buona dose di arroganza, soprattutto se si considera che li paghiamo pure con le tasse dell’erario (sostanziosi contributi pubblici alla stampa).

Però, che a queste male pratiche si accodino anche quelli che dovrebbero far parte dell’audience… non va, proprio non va. Soprattutto se chi cade in questi giochetti è il presidente dell’Arcigay, Aurelio Mancuso, che fa fare a tutto il movimento (complice il fatto che i media tendono ad esaltare ciò che gli fa più comodo) una pessima figura, alimentando un’inutile isteria ed un allarmismo pressappochista che fa più danni che altro.

Non trovo giusto che una strategia di presenza a tutti i costi si fondi su un’interpretazione forzata di un elemento trascurabile di una sentenza che riguarda tutt’altra materia, alla quale si associ una reazione francamente esagerata, sopra le righe e del tutto fuori luogo, soprattutto quando la stessa Cassazione nel passato recente ha dato prova di un’ampia larghezza di vedute.

Veniamo ai fatti.

    • La Corte di Cassazione emette la sentenza N. 7208 UD. 29/11/2007, che viene depositata 14 febbraio 2008, che dichiara l’inapplicabilità di una condizione esimente al teste prossimo congiunto non avvalsosi della facoltà di astensione dalla testimonianza nell’ambito di un procedimento per delitti contro l’amministrazione della giustizia.
    • Il 19 febbraio viene diffuso il comunicato stampa Arcigay.
    • Repubblica.it pubblica il 20 febbraio, a pagina 23, un articolo non firmato, intitolato “L’omosessualità è disonorevole - Gaffe della Cassazione, è scontro - In una sentenza il parallelo con l’incesto. L’Arcigay: gravissimo ed inaccettabile”. L’incipit dell’articolo recita: “Un rapporto omosessuale giudicato al pari di un rapporto incestuoso. ‘Fatti disonorevoli entrambi’. Fatti che un testimone può decidere di tacere, per non dover spiegare che cosa faceva in un determinato giorno, in un certo posto e a una certa ora”.
    • Nello stesso articolo, immediato il legame al clima di dilagante omofobia che pervade l’Italia. Mancuso dichiara che i giudici della Cassazione sono omofobi.
    • L’articolo si conclude, neutralizzando le affermazioni di Mancuso (che non ci fa affatto una bella figura), ricordando che solo a luglio 2007, la Corte avevano affermato in un provvedimento, relativo alla vicenda di un giovane senegalese gay, che “La libertà sessuale va intesa come libertà di vivere senza condizionamenti e restrizioni le proprie preferenze sessuali”. In quel caso, Arcigay uscì con un altro comunicato stampa, in cui traspare una certa indignazione verso la Cassazione (per quale motivo c’è questo astio, verrebbe da chiedersi).

        Questo, il parere di un giurista che non entra nel merito del dispositivo della sentenza e fa un discorso molto lineare:

        Se qualcuno offende una persona determinata, commette un reato, perseguibile a querela.
        Se invece dice qualcosa contro un comportamento o una categoria (esempio: coloro che frequentano la chiesa o i motociclisti, ecc.) esprime un’opinione, che può essere stupida, ma resta tale.
        Volerla perseguire significa entrare nella categoria dei reati d’opinione.
        Nè le cose cambiano se l’opinione è espressa da chi abbia una particolare autorità o funzioni.
        Il caso è diverso, se l’opinione riguarda categorie per le quali esiste una speciale protezione di legge (si pensi a questioni razziali, apologia del fascismo, ecc.) ma, come è noto, non esiste in Italia una legislazione che persegua comportamenti omofobici.
        Nulla impedisce di rispondere ad opinioni sbagliate con riprovazione, condanna morale o civile, invocazione del giudizio della pubblica opinione ed altri mezzi simili.
        Ad esempio, un’associazione potrebbe fare un comunicato stampa, indicando il comportamento in questione come segnale di una cultura da superare e spiegandone i motivi.

        Un altro amico, sempre esperto di materie giuridiche, liquida la questione in maniera molto secca:

        “… Dal primo giorno della segnalazione della sentenza ho nutrito la forte impressione che si fosse creato e che si stesse alimentando un forte equivoco… Quando vengo a conoscenza del testo integrale della sentenza, lo leggo e lo rileggo e io non vedo nessuna omofobia nel testo.
        Mi confronto con varie persone, sia con chi aveva ideato il comunicato stampa di Mancuso, sia con vari colleghi penalisti. L’impressione diventa una certezza quando ho finalmente il tempo di leggere tutto il testo della sentenza.
        … leggere con animo sereno il testo INTEGRALE della sentenza. NON C’E’ NESSUNA OMOFOBIA!”

        Qualche riflessione personale

        Non sono giurista, né esperto di questioni porcessuali, ma dalla lettura attenta dell’intero dispositivo della sentenza emergono alcuni fatti che dovrebbero imporre una maggiore attenzione nel farsi prendere da ingiustificate emozioni e montare casi ove non ve ne sono e non di meno se ne sente la necessità.

        La sentenza non riguarda un procedimento che aveva come oggetto principale una controversia penale in cui la Corte fosse chiamata ad esprimere un giudizio di merito su materie in qualche modo riconducibile al comportamento sessuale di qualcuno. Già questo depotenzia in modo sostanziale la presunta gravità della notizia, almeno per come è stata riportata.

        La citazione dell’incesto e del RAPPORTO omosessuale è fatta per rendere l’idea del comportamento disonorevole in una specifica circostanza familiare (che come noto in Italia corrisponde all’unione di un uomo e di una donna, presunti eterosessuali), legata allo svolgimento di un processo. Si badi che la sentenza riporta l’esempio come fattispecie che il singolo (non la Corte) potrebbe considerare disonorevole, in relazione alla volontà di non rendere noto in fase processuale un fatto strettamente personale e privato, che la società (nella visione dell’individuo) riterrebbe riprovevole. Si può ragionevolmente obiettare che l’esempio sia un po’ eccessivo nel momento in cui avvicina l’incesto al RAPPORTO omosessuale, ma certamente non implica in nessun modo un giudizio di merito sull’omosessualità, fuori delle competenze della Corte.

        La sentenza fa esplicito cenno ad un RAPPORTO OMOSESSUALE e non ad una RELAZIONE OMOSESSUALE, mettendo in evidenza che si riferisce ad un EPISODIO della vita di una persona e non ad una sua sistematicità. Dal contesto in cui l’esempio è posto, è chiaro che se la persona ha una relazione omosessuale, magari non riservata non avrebbe alcun senso parlare di rapporto omosessuale come fatto disonorevole (=percepito come tale dalla persona rispetto al contesto in cui vive).

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