Certi Diritti: una nuova legge per i matrimoni omosessuali

8 02 2008

Qualche giorno fa, anticipavo la notizia che sta per tenersi l’assemblea aperta per la fondazione di una nuova associazione dedicata agli studi giuridici in materia di diritti per le persone che hanno un’affettività ed una sessualità soggetta a forme di discriminazione sociale, giuridica e politica. La riunione dell’assemblea per il momento è fissata a Roma per il 1° marzo (dettagli a questa pagina).

In seno a questa associazione, si sta dibattendo della necessità di partire dando un chiaro segnale e uno dei soci (Bruno De Filippis) ha proposto di porre al dibattito pubblico e all’attenzione delle forze politiche una proposta di legge per la riforma dell’istituto matrimoniale.

La sua proposta è formulata in modo che gli alcuni articoli del codice civile siano modificati come segue:

Ripristino dell’articolo Art. 91
La diversità di sesso tra gli sposi non è condizione necessaria per contrarre matrimonio.

Art. 107 – Forma della celebrazione
Nel giorno indicato dalle parti l’ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli artt. 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l’una dopo l’altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie come sposi, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.

L’atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione.

Art. 108 Inapponibilità di termini e condizioni
La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie come sposi non può essere sottoposta né a termine né a condizione (1353).

Se le parti aggiungono un termine o una condizione, l’ufficiale dello stato civile non può procedere alla celebrazione del matrimonio. Se ciò nonostante il matrimonio è celebrato, il termine e la condizione si hanno per non apposti (138).

(sorte analoga per l’art. 64 DPR 396/2000 lett. e la dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e in moglie come sposi)

Art. 143 Diritti e doveri reciproci dei coniugi
Con il matrimonio il marito e la moglie gli sposi acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.

Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione (Cod. Pen. 570).

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

Art. 143 bis Cognome della moglie (Abrogato)
La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.

Art. 156 bis Cognome della moglie (Abrogato)
Il giudice può vietare alla moglie l’uso del cognome del marito quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e può parimenti autorizzare la moglie a non usare il cognome stesso, qualora dall’uso possa derivarle grave pregiudizio.

Sarebbe inoltre abrogata la lett. g) dell’art. 3 n. 2 della legge 898/1970 (come modificata dalla legge 74/87): G) È PASSATA IN GIUDICATO SENTENZA DI RETTIFICAZIONE DI ATTRIBUZIONE DI SESSO A NORMA DELLA LEGGE 14 APRILE 1982, N. 164 .

Adozioni

La proposta sul matrimonio, avrebbe poi alcune conseguenze sul piano delle adozioni, in merito alle quali stiamo tuttora dibattendo. Probabilmente il dibattito proseguirà anche durante il congresso essendo questo un punto essenziale e molto controverso della questione.

Siamo partiti dall’ipotesi di riformulazione dell’art. 6 comma 1 della legge 184/93 (L’adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto) con: “L’adozione è consentita a coniugi di sesso diverso, uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.”

Al momento, invece stiamo orientando la discussione su una formulazione un poco più neutrale, che prevede l’inserimento di una “norma transitoria nella 184, in base alla quale “Le disposizioni relative all’adozione ed all’adozione internazionale non si applicano, fino all’emanazione di una disciplina specifica, alle coppie omosessuali unite in matrimonio per effetto della presente legge”.


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4 risposte

9 02 2008
Anellidifumo

Mi sbaglio o è sostanzialmente la stessa identica riforma fatta da Zapatero in Spagna?

9 02 2008
stratex

Non saprei. Non ho letto il codice civile spagnolo e la legge introdotta dal parlamento spagnolo.
E’ per alcuni versi simile alla proposta Capezzone
(http://www.camera.it/_dati/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp?codice=15PDL0007840), ma meno traumatica.

28 05 2008
franco

Sto perdendo fiduci!!!! Arriveremo mai ad un livello di tutela e di civilta come accade in Spagna, Francia, Germania, Inghilterra ecc ecc??? Ci sara’ mai per noi matrimonio gay?

28 05 2008
stratex

@ franco: pazienza, pazienza, pazienza e tanto lavoro con passione…

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